DMZ AGGIORNA N. 186 DEL 13 OTTOBRE 2022

Dal 1° ottobre 2022, con l’introduzione di nuove specifiche tecniche alla e-fattura, sono stati ulteriormente aumentati gli aspetti da tenere in considerazione.

Ricordiamo che a partire dal 1° luglio 2022, dopo l’introduzione dell’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica, gli operatori economici di San Marino, muniti di numero di identificazione, sono tenuti ad emettere fattura elettronica per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate da documento di trasporto o di documento equipollente.

Tali fatture elettroniche vengono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al nostro sistema di interscambio.

Pertanto, in estrema sintesi, il cliente italiano riceve una fattura elettronica tramite lo SDI, così come accade con una qualsiasi altra fattura nazionale.

Questo però non significa che il cliente nazionale non debba più fare nulla, poiché occorre tener conto che le fatture pervenute dai fornitori di San Marino possono presentarsi con IVA esposta, oppure con IVA non esposta. Ciò comporta  che l’operatore nazionale è tenuto ad effettuare adempimenti diversi in base a quale dei 2 metodi il fornitore di San Marino ha adottato, ossia:

1. Se la fattura ricevuta in elettronico da San Marino evidenzia l’IVA, ciò significa che a monte l’imposta è stata versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio tributario di San Marino, che a sua volta trasmette il dovuto all’Agenzia delle Entrate, quindi non si dovrà fare nulla e la fattura può essere assimilata a una fattura ricevuta da un fornitore italiano;

2. Se, invece, la fattura ricevuta non espone IVA (nel senso che non è stato effettuato il pagamento all’ufficio tributario di San Marino), l’operazione è già nota allo SDI ma, attenzione, vi è ancora da porre in essere l’operazione di assolvimento dell’imposta tramite reverse charge, ex art. 17 c. 2 DPR 633/1972. In questo caso, come recentemente precisato nelle nuove specifiche tecniche di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° ottobre 2022, il codice tipo documento da utilizzare sarà il TD19, che vale sia ai fini di documentare l’avvenuta integrazione, che ai fini “esterometro”. Chiaramente il documento dovrà essere annotato sia sul registro iva acquisti che su quello vendite. 

Nel prossimo DMZ Aggiorna analizzeremo l’ultima casistica, quella in cui la fattura da San Marino perviene in formato cartaceo.

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