DMZ RICORDA N. 202 DEL 29 OTTOBRE 2024
La Banca Ore è uno strumento di natura contrattuale che consente di amministrare la flessibilità dell’orario di lavoro, ponendosi come un istituto utile per un migliore contemperamento degli interessi datoriali e dei lavoratori.
Dal punto di vista aziendale, rappresenta a pieno titolo uno strumento utile ad ottimizzare la gestione della forza lavoro, consentendo di affrontare picchi produttivi senza in alcun modo dover ricorrere a compensi economici immediati e ponendosi come alternativa al pagamento delle ore lavorate in eccedenza a titolo di lavoro straordinario.
Alcuni contratti collettivi nazionali di categoria, prevedono però che la maggiorazione per lavoro straordinario venga comunque corrisposta, seppur in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista.
Il funzionamento della Banca Ore vuole che ci sia una “contabilizzazione” delle ore eccedenti il normale orario di lavoro – previsto contrattualmente - all'interno di una sorta di “conto virtuale”. Le ore di straordinario accantonate nel “portafoglio virtuale”, possono poi essere utilizzate in seguito a titolo di permessi retribuiti, con o senza maggiorazione retributiva. Più in particolare, all’interno del “conto virtuale”, confluiranno
- le ore lavorate in eccedenza, alle quali il lavoratore potrà attingere per fruire dei riposi compensativi;
- i permessi per riduzione di orario ROL ed ex festività non fruiti entro il termine stabilito contrattualmente.
Il momento a partire dal quale si possono utilizzare le ore accantonate dipende dalle previsioni contrattuali ed è in ogni caso richiesto il rispetto di un congruo termine di preavviso. Il lavoratore può generalmente fare richiesta di pagamento del residuo delle ore non fruite - anche parziale - prima del termine di liquidazione, ma in ogni caso, al termine dell’anno successivo a quello di accantonamento, le eventuali ore ancora non fruite dovranno comunque essere remunerate.
La decisione di ricorrere o meno a tale istituto dipende dagli accordi stabiliti dalla contrattazione collettiva e talvolta dalle contrattazioni di secondo livello o dagli accordi aziendali specifici. Generalmente è la contrattazione collettiva a stabilirne gli aspetti principali, come ad esempio
- il numero di ore possibili da esperire in eccedenza rispetto all’orario normale di lavoro;
- il loro accreditamento nel “portafoglio virtuale” individuale;
- il periodo utile per la fruizione dei riposi compensativi;
- le modalità ed il termine oltre il quale le ore risultanti nel conto virtuale, qualora non godute, dovranno essere monetizzate con corrispondenti assenze retribuite.
Una volta stabilita la possibilità di adottare o meno la Banca Ore, l'azienda e i dipendenti saranno poi tenuti al rispetto reciproco delle modalità operative accordate, che includeranno il numero di ore accantonate, la procedura di richiesta e i limiti temporali di fruizione dei permessi disponibili.
Lo Studio resta a completa disposizione