DMZ AGGIORNA N. 47 DEL 08 MARZO 2023

CU: Lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, redditi diversi.

Entro il 16 marzo prossimo datori di lavoro, imprenditori, professionisti e altri sostituti d'imposta che nel periodo d'imposta 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, sono obbligati a consegnare la Certificazione Unica a coloro per conto dei quali hanno versato la ritenuta di acconto. 

Sempre entro il 16 marzo il sostituto d’imposta deve inviare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati delle certificazioni uniche.

La trasmissione può essere eseguita:

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;

b) tramite un intermediario abilitato qual è il nostro Studio

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre.

La consegna al contribuente può avvenire in modalità cartacea o in formato elettronico. In quest’ultimo caso dovrà essere garantita al contribuente la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima CU e di poterlamaterializzare per i successivi adempimenti.

L’invio delle CU all’Agenzia delle Entrate deve avvenire in modalità telematica tramite i canali Entratel o Fisconline.

 

Sanzioni

 

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata: € 100 per singola certificazione, con limite massimo di € 50.000 per anno e sostituto di imposta.

 

Ravvedimento operoso:

 

- Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e reinviata entro 5 giorni: nessuna sanzione;

- Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e reinviata entro 60 giorni: € 33,33 per singola certificazione, con limite massimo di € 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della Certificazione Unica, o al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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