DMZ AGGIORNA N. 228 DEL 5 DICEMBRE 2024
Si avvicina il Natale e con esso il tradizionale scambio di doni. Tradizionale, ma meno gradita, è anche la diffusione di anticipazioni normative, doverose, ma che spesso si traducono in fonte di ulteriore confusione nel già complesso panorama fiscale. Tra queste, l’annunciata necessità di pagare con strumenti tracciabili le spese sostenute per l’acquisto di beni destinati a essere omaggiati.
Poniamo quindi un primo punto fermo: la disciplina degli omaggi natalizi, per quest’anno, non ha subito modifiche rispetto al passato, posto che l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, imposto ai fini della deducibilità del costo dal Disegno di Legge di bilancio, se entrerà in vigore, varrà solo a partire dal 2025.
Detto questo, qui riepiloghiamo il corretto trattamento ai fini IVA e II.DD., nonché IRAP, nel caso delle spese per omaggi sostenute dalle imprese. Più nel dettaglio, ci si soffermerà sul classico caso dell’omaggio acquistato da terzi (quindi, non autoprodotto), che non rientra nell’attività alla cui produzione o vendita è diretta l’attività di impresa. Inoltre, si evidenzia che quanto segue non vale nel caso in cui l’omaggio sia destinato ai dipendenti, per i quali occorre rifarsi a specifiche previsioni relative alla disciplina sul reddito di lavoro dipendente.
Riepilogando, in questa sede ci si riferisce a:
omaggi effettuati dalle imprese a clienti, fornitori, ecc. (non ai dipendenti);
acquistati da terzi (non autoprodotti);
l’omaggio consiste in beni (e non in servizi);
i beni non sono riferibili a quelli alla cui produzione o vendita è diretta l’attività dell’impresa.
Il “caso tipo” è quello del cesto natalizio (a condizione che il soggetto che effettua l’omaggio non sia un’impresa che produce o vende tali cesti).
Dal punto di vista della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto:
se il valore dell’omaggio è uguale o inferiore a 50 euro, l’IVA è interamente detraibile;
se il valore supera i 50 euro, l’IVA non è detraibile.
La successiva cessione gratuita (omaggio), non è soggetta ad IVA, in entrambi i casi.
Ad essere discriminante è dunque il valore dell’omaggio, che deve essere determinato tenendo conto del valore complessivo dell’omaggio stesso. Quindi, se tale omaggio è composto da più beni (es. il contenuto del cesto natalizio) a rilevare è il costo complessivo, non il valore dei singoli beni.
Nel prossimo DMZ Aggiorna si prosegue la trattazione del tema relativo alla deducibilità o meno degli omaggi natalizi dal punto di vista delle Imposte sul Reddito e IRAP.
Lo Studio resta a completa disposizione.