DMZ AGGIORNA N. 202 DEL 14 NOVEMBRE 2023
Oggi si prosegue la trattazione iniziata ieri, relativa all’iscrizione INAIL, in particolare:
Assicurazione lavoratori subordinati sportivi:
L'Inail riepiloga le modifiche apportate dalla rinnovata normativa di riferimento, offrendo una panoramica parziale della complessa riforma in attuazione. I lavoratori subordinati sportivi sono stati oggetto d'intervento che ha stabilito per gli stessi l'obbligo assicurativo, anche qualora vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Per quanto riguarda la determinazione dei premi assicurativi, la norma ha previsto che le retribuzioni e i riferimenti tariffari siano stabiliti con un decreto interministeriale.
Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale:
L'Inail, sul punto relativo alla disciplina legata alle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale, evidenzia che dal 1° luglio 2023, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono assicurati obbligatoriamente all'Inail in presenza dei seguenti requisiti:
a) oggetto della collaborazione è l'attività amministrativo-gestionale;
b) il rapporto di collaborazione si concretizza in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
c) la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
d) il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l'attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione.
In tal caso il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
Per quanto concerne le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro devono essere effettuate al competente centro per l'impiego.
Adempimenti dei soggetti assicuranti:
l'Inail si sofferma su quelli che sono gli obblighi d'iscrizione. I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all'Inail con l'apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ‘23 e nel ‘24.
L'Istituto evidenzia però l'incertezza in merito all'obbligo assicurativo presso l'Inail e, per tale motivo, considera nei termini le denunce di iscrizione, o di variazione in caso di diverso rischio, presentate entro il 30 novembre 2023.
Per i soggetti che hanno già una posizione aperta presso l'Istituto sarà necessario solo conteggiare nell'autoliquidazione, da presentare il 29 febbraio 2024, le retribuzioni imponibili dal 1° luglio 2023.
Lo Studio resta a completa disposizione