DMZ AGGIORNA N. 129 DEL 4 LUGLIO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue il tema iniziato ieri e si illustra come aderire al Concordato.
- Adesione al concordato
L'AE propone al contribuente il concordato indicando il reddito e il valore netto della produzione, imponibili IRPEF e IRAP, previsti per i due anni successivi a quello della proposta.
Il contribuente può accettare la proposta con gli effetti di seguito descritti.
- PROPOSTA
Modalità L’AE, entro il 1° aprile di ogni anno - nel 2024 il termine è stato spostato al 15 giugno (per i forfettari dovrebbe slittare al 15 luglio) e nel 2025 al 15 aprile - mette a disposizione dei contribuenti, o degli intermediari abilitati, un software tramite il quale viene elaborata la proposta, anche sulla base di dati che dovranno essere indicati dal contribuente.
Il contribuente, anche tramite intermediario, deve dunque volontariamente utilizzare il software per ottenere la proposta di concordato dell'AE relativa ai 2 anni successivi.
La proposta è elaborata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e sulle informazioni presenti nelle banche dati dell'AE, tramite una metodologia di calcolo che valorizza, anche attraverso processi automatizzati, tali informazioni con riferimento a specifiche attività economiche e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA. La metodologia di calcolo è stata approvata con DM 14 giugno 2024; esso individua anche gli anni d'imposta cui è applicabile.
Contenuto: Con la proposta, l'AE individua il reddito della gestione ordinaria, per i successivi due periodi d'imposta, senza tener conto delle poste straordinarie.
Per i soggetti ISA, il risultato concordato potrà quindi essere influenzato e subire variazioni:
a) per i redditi di lavoro autonomo derivanti da svolgimento di arti e professioni, per plusvalenze e minusvalenze di beni strumentali nonché per redditi o quote di reddito derivanti da partecipazione in società di persone e assimilati, società di capitali ed enti o a un gruppo economico di interesse europeo (GEIE).
b) per i redditi d’impresa, per plusvalenze realizzate, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive nonché per redditi o quote di reddito derivanti da partecipazione come al punto precedente. Tutte le altre voci sono di fatto irrilevanti, anche se straordinarie e imprevedibili, in quanto assorbite dalla proposta di CPB.
c) In caso di accettazione della proposta, il contribuente si impegna a dichiarare il reddito concordato che in dichiarazione potrà però variare al ricorrere delle richiamate poste straordinarie. Il reddito dichiarato, comprensivo delle variazioni ora richiamate, non potrà comunque essere inferiore al limite minimo euro 2.000.
Per i forfettari, il reddito proposto non potrà essere influenzato da variazioni in aumento o in diminuzione (essendo ordinariamente determinato, indipendentemente dalle poste straordinarie).
Anche per tali contribuenti il reddito minimo da assoggettare a tassazione sarà pari a euro 2.000.
I forfettari possono dedurre dal reddito proposto i contributi previdenziali.
Nel DMZ Aggiorna di domani si completa la trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione.