DMZ AGGIORNA N. 130 DEL 5 LUGLIO 2024
Oggi si completa la trattazione del tema relativo al CPB iniziato l’altro ieri.
A fini IRAP La proposta ha ad oggetto anche la determinazione del valore netto della produzione, base imponibile IRAP, solo nei confronti che sono soggetti a questa imposta, ossia dei soggetti diversi dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi individuali. Allo stesso modo non viene effettuata per i forfettari che ne sono esclusi.
Il valore della produzione netta proposto potrà essere rettificato in aumento e/o in diminuzione per considerare le poste straordinarie sopra indicate: plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive ordinariamente rilevanti.
Il valore della produzione dichiarato non potrà essere inferiore al minimo di euro 2.000.
Accettazione Il contribuente può aderire alla proposta di CPB entro il termine di versamento del saldo IRPEF/IRES relativo all'anno precedente (per i soggetti solari quindi entro il 30 giugno in relazione al CPB relativo all'anno in corso e a quello successivo). Per il biennio 2024/2025, il contribuente deve accettare la proposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (15 ottobre 2024 per i soggetti solari).
- EFFETTI
Base imponibile Con l'accettazione della proposta, il contribuente si obbliga a dichiarare il reddito e il valore della produzione netta come concordato, fatta salva la possibilità e l'obbligo di apportare le modifiche in aumento e in diminuzione derivanti dalle poste straordinarie.
Per le imprese, tale risultato può poi essere influenzato dalle eventuali perdite pregresse utilizzabili come ordinariamente previsto.
In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a euro 2.000. Non è chiaro se le perdite pregresse si debbano considerare comunque utilizzate anche per la parte che determinerebbe un abbassamento del reddito sotto la soglia di euro 2.000 o se possono per tale importo essere ulteriormente riportate.
Acconti L'acconto IRPEF/IRES relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Nulla è previsto a fini IRAP ma dovrebbe ritenersi applicabile lo stesso principio.
IVA Il concordato non ha rilevanza a fini IVA che resta pertanto applicata e dovuta in modo ordinario.
Soggetti trasparenti A fini reddituali, per i soggetti trasparenti (società di persone, associazioni professionali, società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza, ecc.) il reddito (anche quello minimo di euro 2.000) è ordinariamente ripartito fra soci o associati secondo le relative quote di partecipazione.
Forfettari Con l'accettazione della proposta, il contribuente si obbliga a dichiarare il reddito come concordato, fatta salva la possibilità di dedurre i contributi previdenziali. Ordinariamente il concordato ha valenza biennale ma per il periodo d'imposta 2024 la valenza è di un solo anno.
Il concordato non ha rilevanza a fini IVA che non subisce modifiche rispetto alla norma.
Lo Studio resta a completa disposizione.