DMZ AGGIORNA N. 222 DEL 27 NOVEMBRE 2024
Sono stati modificate, ancora una volta, le regole del concordato preventivo biennale e del regime del ravvedimento speciale tombale (leggasi: condono) ad esso collegato.
È nota la proroga concessa per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che potrà essere effettuata entro il prossimo 12 dicembre attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Costituisce presupposto per beneficiare del maggior termine di adesione, l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.
Le modifiche al concordato preventivo biennale intervengono in riferimento alle cause di esclusione e quelle di cessazione.
In particolare, in riferimento alla società o associazione viene previsto che la modifica della compagine sociale sia rilevante ai fini dell’esclusione, nonché della cessazione, dal concordato preventivo biennale solo nel caso in cui aumenti il numero dei soci, ovvero degli associati.
Ne consegue che non assumerebbero significatività ai fini in parola modifiche della compagine sociale che determinino una riduzione, ovvero che mantengano inalterato, il numero dei soci, ovvero degli associati.
In relazione al regime del ravvedimento, per effetto degli emendamenti presentati si prevedono due novità:
- La prima è rappresentata dalla possibilità di accedere alla sanatoria prevista per i periodi di imposta dal 2018 al 2022 anche ai così detti: multiattività. Pertanto non è più inibita la possibilità del ravvedimento ai contribuenti che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
- La seconda riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta in conseguenza del ravvedimento speciale tombale dai soggetti trasparenti, come originariamente prevista, che tante perplessità aveva suscitato.
Si introduce la possibilità che ad effettuare il versamento in luogo dei soci sia la società trasparente. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
Lo Studio resta a completa disposizione