DMZ RICORDA N. 157 DEL 06 SETTEMBRE 2021
Con il DMZ Aggiorna di oggi, rifacciamo il punto sulle diverse procedure di smaltimento dei beni aziendali.
Al fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controlli, riscontri che il bene non sia più all’interno della impresa e che quindi possa presumere che lo smaltimento sia una cessione di beni non documentata, qualora il bene stesso non sia stato venduto come rottame, occorre seguire una delle seguenti procedure che indichiamo in ordine di convenienza in base alle valutazioni più diffuse:
1. Smaltimento affidata ad operatori esterni:
In questo caso l’operatore esterno dovrà ricevere e rilasciare la seguente documentazione:
- Documento di Trasporto (DDT)– emesso dall’Azienda che consegna il bene - dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“;
- Formulario di identificazione–emesso dall’operatore esterno-per lo smaltimento dei rifiuti, che deve essere obbligatoriamente vidimato a cura dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, e deve recare, le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.
2. Smaltimento in proprio:
2.a) dei beni di valore di mercato inferiore ad € 10.000:
Procedura semplificata che consente di procedere in proprio alla distruzione dei beni obsoleti, espletando le seguenti fasi:
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente deve comunicare, tramite PEC, all’Agenzia delle Entrate o al comando competente della Guardia di Finanzia, che avverrà l’operazione di distruzione dei beni obsoleti.
- Compilazione di un’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato B).
2.b) dei beni di valore di mercato superiore ad € 10.000:
A differenza della procedura sopra indicata, in questo caso all’atto dello smaltimento dei beni dovranno essere presenti alternativamente:
- Un incaricato dell’Agenzia delle Entrate;
- Un ufficiale della Guardia di finanza;
- Un notaio.
e sarà loro compito verbalizzare l’operazione di smaltimento. Detto verbale sostituisce l’autocertificazione prevista nella procedura semplificata sopra indicata.