DMZ AGGIORNA N. 178 DEL 03 OTTOBRE 2022
Come già anticipatoVi nei nostri precedenti DMZ Aggiorna, in ultimo con il DMZ Aggiorna n. 122 del 1° luglio 2022, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, devono essere trasmessi allo SDI (Sistema di Interscambio) utilizzando il nuovo tracciato di fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al contenuto dei files XML, nonché sui tempi di trasmissione da rispettare, che brevemente qui sotto richiamiamo.
Per quanto riguarda l’aspetto attivo, la trasmissione della E - fattura deve avvenire nei termini ordinari, ovvero entro i 12 giorni dalla data del documento nel caso di fattura immediata (codice tipo documento TD01, codice destinatario “XXXXXXX”).
Per quanto riguarda invece l’aspetto passivo, ovvero l’emissione di autofattura o del documento elettronico di integrazione IVA correlato all’effettuazione di un’operazione passiva intrattenuta con un fornitore estero, occorre ricordare che sono previste tre differenti tipologie di “tipo documento”, ovvero:
- TD17 – operazione di acquisto di sevizi UE ex EXTRA UE;
- TD18 – operazione di acquisto intracomunitario di beni;
- TD19 – altri casi di integrazione / emissione di autofattura ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.
In tutti e tre i casi, le tempistiche di trasmissione devono essere calcolate tenendo in considerazione la data di esecuzione dell’operazione ai fini IVA, dalla quale, a loro volta, discendono i tempi concessi per la generazione e la trasmissione del file telematico: anche in assenza del documento comprovante l’operazione, o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione.
Nel DMZ Aggiorna di domani forniremo alcuni chiarimenti su aspetti critici del nuovo obbligo.