DMZ AGGIORNA N. 179 DEL 04 OTTOBRE 2022
Dopo aver analizzato gli aspetti essenziali del così detto “nuovo esterometro”, oggi verranno forniti alcuni chiarimenti su aspetti critici del nuovo obbligo.
- Errore in caso di emissione dell’autofattura / documento integrativo.
Occorre prima di tutto ricordare che i documenti che transitano dal Sistema di Interscambio non sono mai annullabili. Una volta effettuato il click di invio, ogni E-fattura viene memorizzata nel sistema (anche posta in conservazione, se attivato il servizio di conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate).
In caso di errore, pertanto, non vi è altra soluzione che emettere un documento a storno, ovvero riproporre il medesimo documento già predisposto, identico in tutto e per tutto al precedente, ma con valori negativi, in modo tale che l’operazione errata venga di fatto neutralizzata. Dopo di che, occorre inviare un terzo documento, contenente i dati corretti. Se tutto ciò avviene nel termine previsto dalla norma, non sono dovute sanzioni.
2. Obbligo anche per i contribuenti in regime forfettario
Per quanto riguarda il regime forfetario, lo spartiacque tra obblighi di nuovo esterometro e assenza di obblighi comunicativi è proprio la circostanza che il contribuente risulti già attratto nei nuovi obblighi di fatturazione elettronica o meno.
A tal proposito, ricordiamo che i contribuenti in regime forfettario (ed anche quelli in regime di vantaggio) sono tenuti ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico, a partire dal 1° luglio 2022, se hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati a periodo, nell’anno precedente (ovvero, in questo caso, nel 2021).
Ne consegue che, se il contribuente rientra tra coloro che sono obbligati dal 1° luglio 2022 ad emettere la fattura in formato elettronico, allora l’intero processo, ivi compreso il nuovo esterometro, dovrà essere gestito in elettronico.
Per concludere, si ricorda che tutti i contribuenti saranno indistintamente attratti negli obblighi del fisco elettronico a partire dal 2024, indipendentemente dall’ammontare di ricavi/compensi.
A partire da tale anno, pertanto, la soglia dei 25.000 euro di ricavi/compensi dell’anno precedente sarà del tutto irrilevante, e tutti saranno obbligati ad emettere esclusivamente E-fattura, nonché a gestire i rapporti con l’estero in osservanza delle regole previste per il nuovo esterometro.