DMZ AGGIORNA N. 2 DEL 8 GENNAIO 2025
Si riepilogano le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
REGOLA GENERALE:
La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma viene stabilita un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
FATTURE A CAVALLO D’ANNO AI FINI IVA:
- Esempio di Fattura messa a disposizione
- Un contribuente, il 17.01.2025, visualizza nella propria area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia Entrate fatture datate 29.12.2024 In questo caso l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso di messa a disposizione della fattura nell’area riservata, il diritto alla detrazione da parte del contribuente nasce solo a decorrere dalla data di presa visione della stessa (e pertanto, nel caso di specie, solo a decorrere dal 17.01.2025)
- Fattura datata il 30.12.2024, inviata a SDI il 02.01.2025 e annotata nei registri Iva con medesima data
- In questo caso il contribuente dovrà inserire la fattura nella liquidazione Iva di gennaio 2025.
- Fattura datata il 30.12.2024, inviata a SDI il 31.12.2024 e ricevuta nella stessa data ma annotata nei registri Iva nel 2025
- La fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2024 e, di conseguenza, la detrazione dell'IVA non potrà avvenire nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel mese di gennaio 2025 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno di cui alla normativa sopra richiamata. Al contribuente non rimane altra scelta che esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2024, entro il 30/04/2025, annotando la fattura in apposito sezionale.
SINTESI
Fattura emessa a dicembre 2024 |
Ricevuta e registrata a dicembre 2024 |
Detrazione in dicembre 2024 |
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro aprile 2025) |
Detrazione in Dichiarazione IVA del 2024 e registrazione tramite sezionale |
|
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo aprile 2025) |
Detrazione non ammessa |
|
Ricevuta e registrata a gennaio 2025 |
Detrazione ammessa a gennaio 2025 |
Per scaricare la piantina:
https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede
Lo Studio resta a completa disposizione