DMZ AGGIORNA N. 63 DEL 28 MARZO 2024
Per le note di credito emesse dal cedente/prestatore, finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 e TD19) trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta (ossia, nei casi in cui è prevista la trasmissione al Sistema di Interscambio di un documento integrativo o di un’autofattura, con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.
Nella versione 1.9 del 5 marzo 2024 della Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’analoga modalità di trasmissione può essere utilizzata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità, il documento trasmesso assume, in ogni caso, il valore di una nota di variazione ai fini IVA. In tali casistiche, il cessionario/committente, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, deve indicare nel campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate”, gli estremi della nota di credito ricevuta, quando disponibile.
Le stesse indicazioni valgono anche per le note di debito emesse dal cedente/prestatore per rettificare una fattura trasmessa, in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo deve integrare la nota di debito ricevuta e può, al tal fine, utilizzare la medesima tipologia di documento, trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta (ossia, nei casi in cui è prevista la trasmissione al Sistema di Interscambio di un documento integrativo o di un’autofattura, con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno positivo e non può utilizzare il documento TD05.
L’Agenzia delle Entrate, in proposito, ha specificato un’analoga modalità di trasmissione che può essere utilizzata per rettificare, in aumento, un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità, il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA. In tali casistiche, il cessionario/committente, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, deve indicare nel campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate” gli estremi della nota di debito ricevuta, quando disponibile.
Con specifico riguardo all’utilizzo del campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate” nei codici TD16, TD17, TD18 e TD19, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per rettificare una comunicazione trasmessa via Sistema di Interscambio con una delle predette tipologie, il cessionario/committente deve trasmettere un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso al Sistema di Interscambio indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
In particolare:
- se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente/prestatore, nel campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate” vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e il relativo Sdi;
- se la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal cedente/prestatore, nel campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate” vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo Sdi.
Infine, l’Agenzia ha precisato che la rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD17, TD18 e TD19 incide anche sugli obblighi di integrazione o di autofatturazione ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.
Lo Studio resta a completa disposizione.