DMZ AGGIORNA N. 97 DEL 23 MAGGIO 2023
Gli ISA sono stati concepiti con l'obiettivo di essere indicatori basati sulla cooperazione tra contribuenti e Fisco e sull'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
Essi non possono essere trattati come mero strumento di controllo fiscale, com’era in precedenza per gli studi di settore, poiché, oltre a “favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili” e a “stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari”, possono svolgere un importante ruolo di efficientamento economico utile al contribuente.
Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
Una delle più grandi innovazioni degli ISA è stata l'introduzione di un regime premiale crescente, a cui si può accedere in base al proprio posizionamento su una scala di valori da 1 a 10:
maggiore sarà il punteggio, maggiore la premialità. Attualmente l'accesso al regime premiale si ottiene al raggiungimento di un ISA almeno pari ad 8.
È inoltre previsto che, qualora il grado di affidabilità sia inferiore o pari a 6, l’Agenzia delle entrate si riservi la possibilità, assieme al Corpo della Guardia di finanza, di “definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale”.
Le premialità previste dagli ISA prevedono:
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all' IRAP;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (società di comodo);
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Gli ISA sono stati rivisti a causa della crisi economico/congiunturale e sono stati effettuati interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per correggere gli effetti di natura straordinaria della crisi e dei mercati conseguente:
- al perdurare della diffusione del virus COVID-19,
- alle tensioni geopolitiche,
- all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime;
- all'andamento dei tassi di interesse e gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale.
Lo Studio resta a completa disposizione