DMZ AGGIORNA N. 65 DEL 03 APRILE 2024
L’Agenzia delle Entrate, tramite Risposta dell’ 8 marzo 2024, fornisce chiarimenti circa il trattamento fiscale da applicare ad un docente che svolge con abitualità lezioni private.
In particolare, l’astante, dopo essere diventata titolare di cattedra dal 1° settembre 2023 presso una scuola statale, riferisce di aver intenzione di impartire lezioni private, a seguito dell’ottenimento di apposita autorizzazione dal proprio dirigente scolastico.
La docente riferisce che nel periodo precedente all’assunzione svolgeva l’attività in regime forfettario e che, essendo intenzionata a chiudere la PI, avrebbe intenzione di avvalersi del regime premiale che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra e su tali compensi, si applichi esclusivamente questa imposta.
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo l’excursus storico della norma, ricorda che tale regime premiale si applica:
- a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedra di ogni ordine e grado;
- previa comunicazione da parte del docente alla propria amministrazione di appartenenza.
Attraverso sua Circolare, l’Agenzia ha già chiarito che le somme tassate tramite il meccanismo premiale costituiscono un’opzione del contribuente, oltre a non concorrere nella formazione del reddito complessivo, né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali, computando esclusivamente ai fini dell’ISEE.
L’Agenzia precisa che la normativa prevede, esclusivamente, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, non disponendo “in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina IVA, per la quale restano applicabili le regole ordinarie”.
Dato per assodato il presupposto territoriale, sul presupposto oggettivo la normativa IVA prevede che per lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo, sia da applicare il regime di esenzione IVA, nella premessa che tale attività venga svolta con regolarità, sistematicità e ripetitività.
Infine, l’Agenzia precisa che esiste una incompatibilità tra il regime speciale in commento e l’applicazione del regime forfettario.
Tutto ciò precisato, l’Agenzia fornisce due distinte alternative da poter applicare al caso di specie, ossia l’applicazione del:
- regime forfettario, con tassazione del reddito ai fini IRPEF, senza applicazione dell’IVA, ma con obbligo di fatturazione;
- regime speciale premiale e, conseguentemente, assoggettamento all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione IVA, salva l’applicazione dell’opzione per dispensa degli adempimenti di cui alla normativa Iva.
Lo Studio resta a completa disposizione