DMZ AGGIORNA N. 145 DEL 26 LUGLIO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi iniziamo ad esaminare quanto e quando spetta ai lavoratori assunti a tempo determinato per la malattia.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto alle specifiche indennità previste dal nostro ordinamento in caso di malattia o maternità; a questa tipologia contrattuale si applicano però delle regole specifiche che il datore di lavoro deve conoscere e saper gestire per procedere correttamente alla elaborazione delle paghe.
Contratto a tempo determinato - Il lavoratore assunto a termine ha diritto ad un periodo massimo di malattia INPS corrispondente a quello prestato nei dodici mesi precedenti l’evento, che deve essere però pari almeno a 30 giorni.
Il periodo massimo indennizzabile dall’INPS viene calcolato con riferimento all’anno solare: se la malattia termina nel corso dell’anno solare successivo l’inizio (c.d. indennità di malattia a cavaliere), e nell’anno precedente non è stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile, il conteggio viene azzerato al 31 dicembre. In questi casi il periodo massimo è di ulteriori 180 giorni a partire dal 1° gennaio.
Se invece nell’anno precedente è stato raggiunto il periodo massimo, l’anno successivo l’indennità viene corrisposta per ulteriori 180 giorni ma in misura ridotta, pari a due terzi della misura intera.
Solitamente l'indennità di malattia è corrisposta dal datore di lavoro nell’ordinaria busta paga mensile. Il datore di lavoro può poi conguagliare tale importo nella denuncia contributiva mensile (Uniemens). È inoltre previsto il pagamento dell’importo della malattia direttamente da parte dell’INPS ai lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali.
N.B. Per i lavoratori a tempo determinato i trattamenti economici di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa svolta nei dodici mesi precedenti l'evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi precedenti non possa far valere periodi superiori a 30 giorni, l’indennità di malattia è concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare.
In ogni caso non vengono corrisposti trattamenti economici e indennità di malattia per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Nel DMZ Aggiorna di lunedì tratteremo quanto e quando spetta per la maternità di lavoratrici assunte a tempo determinato.
Lo Studio resta a completa disposizione