DMZ AGGIORNA N. 131 DEL 8 LUGLIO 2024
Il MEF ha pubblicato il Decreto attuativo che introduce, per il solo 2024, la maggiorazione del 20%
del costo del lavoro ammesso in deduzione, elevabile di un ulteriore 10% per i lavoratori svantaggiati, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. La deduzione si esercita solo ai fini IRPEF e IRES; non riguarda l'IRAP.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicabilità della predetta deduzione con le relative maggiorazioni si identificano come segue:
- Imprese individuali;
- Società di capitali;
- Società di persone ed equiparate, titolari di reddito d'impresa;
- Esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo;
- Enti non commerciali: limitatamente all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell'attività commerciale, e che risultino da separata evidenza contabile, rispetto alla attività avente esclusivamente natura istituzionale.
Di contro, non possono beneficiare della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni, le imprese soggette a procedura di liquidazione ordinaria o giudiziale, o ad altre procedure di gestione della crisi.
Ai fini dell'applicabilità della misura, è necessario che i soggetti che attuano le nuove assunzioni nel corso dell'anno 2024 abbiano esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti la data del 1° gennaio 2024, ovvero nei 366 giorni antecedenti l'eventuale periodo che comprenda il 29 febbraio. Nel caso specifico di gruppi societari, le condizioni che di seguito verranno illustrate dovranno essere rispettate anche avendo a riferimento i valori di gruppo.
Requisiti
Il primo paletto posto dalla norma in commento è rappresentato dal c.d. “incremento occupazionale”, ovvero dall'aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione del suddetto valore, occorre tenere presente quanto segue:
- non vengono presi in considerazione i lavoratori assunti presso stabili unità situate all'estero;
- non rilevano i soggetti assunti da altre società del gruppo;
- i soci lavoratori sono computati pro-quota;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in ragione della durata ridotta della prestazione lavorativa, quindi vanno riproporzionati;
- non vengono inclusi nel conteggio i lavoratori in regime di distacco;
- i lavoratori in regime di somministrazione rilevano in ragione della durata del rapporto di lavoro;
- non rilevano i lavoratori i cui contratti siano stati ceduti a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, purché il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in difetto, tali lavoratori vanno a determinare una riduzione dell'incremento occupazionale;
- rilevano i lavoratori il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Nel DMZ Aggiorna di domani si continuerà la trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione