DMZ AGGIORNA N. 230 DEL 9 DICEMBRE 2024

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è opportuno richiamare le regole che disciplinano la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi relativi agli omaggi effettuati. In questa sede ci si concentrerà sulle regole applicabili ai contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo (artisti e professionisti), analizzando il corretto trattamento delle spese sostenute per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati a clienti (attuali o potenziali) e fornitori. Si escludono, in questa trattazione, gli omaggi destinati ai dipendenti, soggetti a regole diverse.

Deducibilità ai fini delle imposte diretteA differenza di quanto previsto per le imprese (vedi DMZ Aggiorna Cesto natalizio 2024 anche in contanti), per i lavoratori autonomi il valore unitario dell’omaggio assume rilevanza ai fini IVA, ma non ai fini della deducibilità del costo.

Per quanto riguarda le imposte dirette, la norma prevede che: “Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito”.

In sintesi, la normativa prevede che per i lavoratori autonomi le spese per gli omaggi siano qualificate come spese di rappresentanza, indipendentemente dal loro valore.

È opportuno ricordare che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (Circolare del 2009), il valore unitario dell’omaggio deve essere determinato considerando il costo complessivo. Ad esempio, un cesto natalizio che comprende una bottiglia di vino da 20 euro, un panettone da 10 euro e formaggi per 30 euro è valutato complessivamente 60 euro.

Nel costo dell’omaggio deve essere ricompresa l’IVA assolta sull’acquisto, se indetraibile.
In conclusione, indipendentemente dal valore unitario dell’omaggio, il costo sostenuto dai lavoratori autonomi è considerato spesa di rappresentanza ed è deducibile entro il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Schema riassuntivo deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette:

  • valore unitario omaggio ≤ 50 euro: deducibile entro l’1% dei compensi.
  • valore unitario > 50 euro: deducibile entro l’1% dei compensi.

Trattamento ai fini IVA - Il trattamento degli omaggi ai fini IVA prevede che le spese sostenute per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati segua un diverso trattamento ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti a seconda del valore unitario del bene stesso (sempre considerando il valore complessivo nel caso di beni “composti” quali, ad esempio, il classico cesto natalizio).

Schema riassuntivo detraibilità IVA assolta sull’acquisto:

  • beni con valore unitario fino a 50 euro: L’IVA assolta sull’acquisto è interamente detraibile;
  • beni con valore unitario superiore a 50 euro: L’IVA assolta sull’acquisto è totalmente indetraibile.

La successiva fase di cessione gratuita (omaggio) è esclusa dall’ambito di applicazione IVA. Pertanto, non vi è obbligo di emissione della fattura e l’operazione non sconta l’imposta.

Deducibilità ai fini IRAP- L’esclusione dall’IRAP introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 per i lavoratori autonomi che esercitano attività in forma individuale elimina la questione della deducibilità per questi soggetti.

Per gli studi associati e le associazioni professionali, posto la pressoché totale coincidenza della base imponibile IRAP con il reddito determinato con i criteri previsti per i lavoratori autonomi, i costi per omaggi sono deducibili entro l’1% dei compensi percepiti, seguendo le stesse regole previste per le imposte dirette.

Schema riassuntivo deducibilità del costo ai fini IRAP:

  • valore unitario omaggio ≤ 50 euro: Deducibile entro l’1% dei compensi.
  • valore unitario omaggio > 50 euro: Deducibile entro l’1% dei compensi.

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