DMZ AGGIORNA N. 217 DEL 5 DICEMBRE 2023

Sovente ci viene chiesto come funziona la riduzione del 35% dei  contributi a favore degli iscritti alla gestione INPS Commercianti o Artigiani che hanno aperto la partita IVA con regime forfettario.

Abbiamo così ritenuto utile ripubblicare, in questo DMZ Aggiorna, una breve sintesi del quadro normativo di riferimento aggiornato con le regole applicabili al regime forfettario. In quello di domani indicheremo come comportarsi a partire dall’anno 2023 a causa delle modifiche apportate alla norma.


Secondo quanto disposto dalla Legge 190/2014, i contribuenti in regime forfettario, iscritti alle gestioni previdenziali INPS Artigianato e Commercio, possono richiedere la riduzione - nella misura del 35% - della contribuzione dovuta con riferimento sia ai contributi fissi, sia a quelli percentuali.


Al fine di ottenere tale riduzione, le disposizioni INPS prevedono che il contribuente interessato presenti un’apposita domanda, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno per il quale richiede la riduzione, tramite l’area riservata del sito INPS, Cassetto Previdenziale Artigiani o Commercianti, area “Domande telematizzate”.


Se viene avanzata richiesta di riduzione contributiva, e permangono le condizioni perché la stessa possa essere validamente fruita (ovvero viene mantenuto il regime forfettario), non è necessario ripresentare domanda ogni anno al fine di confermare la scelta già operata.

Viceversa, vi è obbligo di comunicare la revoca dell’opzione laddove, per obbligo o per scelta, il regime forfettario venga meno, così come nel caso in cui, pur permanendo in regime forfettario, il contribuente decida di versare comunque la contribuzione in misura piena, per esempio, qualora la percentuale ridotta non arrivi a far versare il minimo contributivo per far maturare per intero l’anno di contribuzione, con conseguente allungamento dei tempi per maturare il diritto alla pensione.

Anche in questo caso le disposizioni INPS impongono di effettuare una comunicazione telematica, sempre entro il 28 febbraio dell’anno a partire dal quale non spetta più la riduzione contributiva, o comunque si intenda non godere della riduzione stessa.


Le disposizioni attuative INPS sono quindi strutturate nell’ottica di una comunicazione da effettuare “anno su anno”, entro il 28 febbraio dell’anno di interesse, anche tenuto conto del fatto che l’opzione, o la revoca della stessa, va ad incidere sull’emissione della contribuzione fissa dovuta per tale anno, la cui prima rata scade nel mese di maggio.

Nel DMZ Aggiorna di domani illustreremo come comportarsi in merito alla comunicazione all’Inps qualora si esca dal regime forfettario a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni in vigore dall’esercizio 2023, nel caso in cui si superino, nel corso dell’esercizio, i 100.000 euro di volume di ricavi o di compensi.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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