DMZ AGGIORNA N. 210 DELL’11 NOVEMBRE 2024
Il social bonus per le donazioni al terzo settore, detto anche “bonus terzo settore”, consiste in un credito d’imposta del 50% (Persone Fisiche) o del 65% (Enti o Società), concesso a chi effettua donazioni in denaro, ossia “erogazioni liberali”, a favore di Ets (Enti del terzo settore) che realizzano progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tali immobili e beni, però, non devono essere utilizzati per scopi commerciali, ma per attività di interesse generale.
Legislazione di riferimento – la norma del credito di imposta per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e da enti o società, è stata introdotta nel 2017 a favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. Un successivo Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022, n. 89, ha stabilito che “sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro”:
- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Tra i requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero, si annovera la qualificazione soggettiva di “Ente del Terzo Settore”. Tale requisito deve sussistere per tutta la durata dell’intervento di recupero del bene, affinché le erogazioni liberali effettuate in favore dell’ente beneficiario possano fruire del credito d’imposta.
In questo senso la norma ha previsto, tra le cause di revoca del provvedimento ministeriale di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi, in favore dei quali è possibile godere dell’agevolazione del credito d’imposta, la perdita, in capo all’ente titolare del progetto o ad uno dei suoi eventuali partners, del requisito soggettivo di legittimazione richiesto.
Misura fiscale - Al riguardo, muovendo dalla circostanza che l’istituto del social bonus costituisce una misura di carattere fiscale, dedicato al “Regime fiscale degli enti del terzo settore”, si deve ritenere che il possesso della qualificazione soggettiva da parte dell’ente beneficiario delle erogazioni liberali abbia rilevanza ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell’ente beneficiario. In tal senso, pertanto, è necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del terzo settore a partire dal momento della presentazione dell’istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero.
Lo Studio resta a completa disposizione