DMZ AGGIORNA N. 168 DEL 19 SETTEMBRE 2022
Per comprendere bene la novità introdotta dal Decreto Semplificazioni, occorre precisare in primo luogo cosa si intende per “società di comodo” e quando una società è considerata tale.
Le società di comodo sono riconducibili a due fattispecie:
- società non operative;
- società in perdita sistematica.
Le prime sono quelle che non superano il così detto test di operatività, vale a dire quelle che come valore medio della somma dei ricavi, dei proventi non straordinari e dell’incremento delle rimanenze, del triennio di riferimento (il periodo di imposta ed i due esercizi precedenti), esprimono un valore inferiore a quello minimo presunto, determinato applicando le percentuali di redditività previste dalla norma sul valore medio del costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, altre immobilizzazioni.
Le seconde sono rappresentate dalle società che presentano per cinque periodi di imposta consecutivi dichiarazioni fiscali che evidenziano una perdita, ovvero che, nello stesso arco temporale, presentano quattro dichiarazioni con risultati fiscalmente negativi.
Va precisato che lo status di società di comodo in perdita sistematica si concretizza nel periodo di imposta successivo al quinquennio di riferimento.
Il Legislatore, con la disposizione contenuta nel decreto “semplificazioni fiscali” ha abrogato la disciplina relativa alle società in perdita sistematica.
La norma appena richiamata fissa la decorrenza dell’abrogazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. in pratica, a partire dal periodo di imposta 2022, per i soggetti così detti solari.
Per effetto di tale disposizione la verifica dei risultati fiscali nel quinquennio intercorrente tra i periodi di imposta 2017 – 2021 diviene del tutto irrilevante.
Nessuna modifica è invece intervenuta sulla disciplina delle società di comodo non operative le quali, quindi, saranno ancora soggette alla verifica del test di operatività.