DMZ AGGIORNA N. 204 DEL 16 NOVEMBRE 2023
Nel DMZ aggiorna di oggi si fornisce un esempio per meglio chiarire, con un caso pratico, quanto illustrato ieri in materia di obbligo di comunicazione al Registro Imprese dei Titolari Effettivi da effettuare a cura degli Amministratori di Società di Capitali.
Esempio:
Si prenda il caso di una società a responsabilità limitata “Omega Srl”, composta da tre soci in quota paritetica, ad esempio riconducibili al medesimo nucleo familiare. In prima battuta, in ragione della quota di partecipazione superiore al 25 per cento detenuta da ciascuno di essi, tutti dovrebbero essere indicati quali titolari effettivi di Omega Srl.
Questa, tuttavia, non è l’unica soluzione possibile. Si pensi, infatti, al medesimo caso in cui il socio A e il socio B siano semplici titolari formali della partecipazione, soggetti fittiziamente interposti, e il vero “titolare” e gestore delle predette quote di partecipazione fosse il socio C.
Da tre, il titolare effettivo diventerà uno solo, il socio C, in ragione della partecipazione diretta, superiore al 25 per cento del capitale, e della partecipazione indiretta, anch’essa superiore al 25 per cento, per via dell’interposizione di persona.
Pertanto, qualora successivamente all’analisi patrimoniale e delle ulteriori informazioni raccolte, permangano ancora dubbi in ordine alla titolarità effettiva, dovranno essere acquisite ulteriori informazioni rivolgendo ai soci una richiesta espressa di delineare l’effettivo interesse nell’ente societario.
In ultimissima istanza, se alla luce della documentazione e delle informazioni successivamente raccolte, il soggetto obbligato avesse ancora il ragionevole dubbio che si trovi innanzi all’interposizione fittizia di una quota di partecipazione, il titolare effettivo sarà esclusivamente il dominus, anche indipendentemente da eventuali partecipazioni al capitale sociale.
Il titolare effettivo deve coincide sempre con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
Dal punto di vista prettamente pratico il problema dell’interposizione di persona si manifesta anche nella scelta del codice causale da indicare nel modello TE in tutti i casi in cui il soggetto interponente, oltre ad essere titolare diretto di una quota di partecipazione alla società, sia contestualmente titolare indiretto in ragione dell’interposizione di persona.
Qualora sia la partecipazione diretta, sia quella indiretta, fossero superiori al 25 per cento del capitale sociale, il medesimo soggetto dovrà essere iscritto nel Registro dei titolari effettivi sia con il codice TPD che con il codice TPI. Qualora, invece, la soglia del 25 per cento fosse superata sommando la partecipazione diretta e quella indiretta, l’iscrizione sarà unica utilizzando con il codice TPI.
Lo Studio resta a completa disposizione