DMZ AGGIORNA N. 61 DEL 26 MARZO 2024
Con Circolare del 7 marzo 2024, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta, tra l’altro, sulle novità fiscali riguardanti:
- il welfare aziendale
In materia di welfare aziendale, la Circolare in oggetto prende in rassegna, in primo luogo, l’innalzamento del valore detassabile dei fringe benefit che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, è stato portato, in luogo degli ordinari 258,53 euro, a:
- 000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- 000 europer i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico.
La disposizione, si ricorda, ha incluso tra i fringe benefit, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Al riguardo, dopo aver ricordato che il superamento dei limiti sopra indicati comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti, l’Agenzia si è soffermata sulla possibilità concessa dalla norma di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le «spese per l’affitto della prima casa» o quelle «per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa».
A tal proposito, con riferimento alla nozione di «prima casa», l’Amministrazione ritiene che rilevi la nozione di «abitazione principale» prevista per l’applicazione delle detrazioni per interessi passivi per mutui, e canoni di locazione del TUIR.
Entrando nel dettaglio, l’Agenzia è dell’avviso che tali spese debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari, dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. In sostanza, ancorché parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, sono da ritenere rimborsabili, nei limiti normativi suindicati, sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore .
Per quanto riguarda le spese di affitto, viene altresì precisato che occorre far riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Lo Studio resta a completa disposizione
