La sezione commercialista dello Studio DMZ segue imprese, professionisti e associazioni, qualunque sia il regime contabile adottato, previsto dalle norme vigenti in materia, compreso quello denominato “semplificato”.
Fornisce consulenza e assistenza per le registrazioni contabili e per la redazione del bilancino di esercizio, con le modalità indicate nell’area: “CONTABILITA’ E BILANCIO: COME OPERIAMO NOI”, a cui si rimanda.
È il regime semplificato è il regime naturale per le imprese che, nell'anno precedente a quello in corso, hanno percepito o conseguito ricavi complessivi non superiori a:
- se prestano servizi € 400.000;
- se esercitano attività diverse (es. cessione di beni, produzione, ecc.), € 700.000.
Se le imprese svolgono contemporaneamente sia servizi che attività diverse, il limite varia a seconda che tengano o meno la contabilità separata, come per le imprese in regime ordinario.
Oltre al regime di determinazione ordinario, per le imprese di dimensioni più ridotte, che non siano società di capitali (SRL, SPA) e che rispettino determinate condizioni, sono infatti previsti regimi semplificati che richiedono minori adempimenti contabili. Se il regime ordinario comporta la redazione di un bilancio d'esercizio per la rilevazione analitica dei vari componenti di reddito, in caso di adozione del regime di contabilità semplificata l'obbligo del bilancio è sostituito dalla compilazione di un prospetto dove sono raggruppati per categorie omogenee costi e ricavi.
Ulteriori semplificazioni sono previste in caso di adozione del regime forfettario previsto per le imprese di più piccole dimensioni (vedi specifica scheda).
È comunque sia possibile passare da uno dei regimi semplificati al regime ordinario e, ricorrendone le condizioni, dal regime ordinario a quello semplificato.
Il regime prevede due criteri di determinazione del reddito: uno generale misto di cassa/competenza (c.d. “regime di cassa”) e uno opzionale, ancor più semplificato, basato sulle registrazioni effettuate ai fini IVA.
A seconda del criterio scelto sono previsti adempimenti contabili diversi, in ogni caso ridotti rispetto a quelli previsti nel regime ordinario.
1. Criterio generale misto di cassa/competenza (così detto “regime di cassa”):
In pratica si devono sommare algebricamente i componenti di reddito inerenti le principali operazioni attive e passive dell’impresa (vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi) quando sono incassate o pagate (così detto: "principio di cassa"); tutti le altre operazioni in base al principio di competenza.
Le rimanenze non rilevano.
2. Criterio delle registrazioni IVA (così detto “regime misto”):
Le imprese possono determinare il reddito sulla base delle registrazioni effettuate nei registri IVA, previa opzione vincolante per almeno 3 anni che va comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata. In caso di omessa comunicazione, resta valido il comportamento concreto.
Il vincolo triennale non rileva per le imprese che:
- avendone i requisiti, decidono di transitare nel regime forfettario
Se, ad esempio, decidono di transitarvi nel 2022, devono registrare entro la fine del 2021 tutti i componenti di reddito non ancora registrati, così da tassarli nel 2021.
- decidono di optare per il regime ordinario.
In base a tale criterio, per i costi, i ricavi e gli altri componenti soggetti al principio di cassa si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella dell’incasso/pagamento. Ne deriva che il volume d’affari rappresenta anche l’ammontare dei ricavi percepiti, mentre le fatture d’acquisto registrate rappresentano le spese sostenute.
Per i componenti soggetti al principio di competenza e le rimanenze si applicano le regole previste per il criterio generale cassa/competenza.