DMZ AGGIORNA N. 83 DEL 3 MAGGIO 2023
Oggi si prosegue il tema iniziato giorni or sono sulle assegnazioni agevolate / cessioni beni, esaminando gli effetti in capo al socio assegnatario e a quelli in capo al socio cessionario
Effetti in capo al socio assegnatario:
Se l’assegnazione avviene mediante riduzione delle riserve di capitale, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio deve essere incrementato della plusvalenza tassata in capo alla società e poi ridotto del valore normale (o valore catastale) dei beni assegnati, al netto di eventuali debiti accollati. Se il valore del bene assegnato è maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, incrementato della plusvalenza, l'eccedenza è tassata in capo al socio come dividendo.
Se, invece, sono utilizzate riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimane inalterato e la differenza tra il valore (normale o catastale) del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva concorre a formare il reddito del socio assegnatario come dividendo.
Le riserve possono essere distribuite senza l’obbligo di utilizzare prioritariamente quelle di utili.
Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato al socio è pari al valore (normale o catastale) del bene che ha assunto rilevanza in capo alla società per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, a prescindere dall’importo eventualmente contabilizzato dal socio assegnatario. Inoltre, in caso di assegnazione dei beni con contestuale accollo dei debiti da parte del socio, il valore da considerare ai fini della rilevanza fiscale in capo a quest’ultimo deve essere considerato al netto dell’importo dei debiti accollati.
Vale anche in questo caso la regola ordinaria per cui il socio può cedere il fabbricato assegnato senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dall’assegnazione.
Effetti in capo al socio cessionario
Non si hanno effetti sul costo fiscale della quota detenuta dal socio, mentre il costo fiscalmente riconosciuto del bene ricevuto è pari al corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva.
Se oggetto della cessione agevolata è un fabbricato, il socio può a sua volta cederlo senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dalla data dell'operazione.
Domani si completerà l’illustrazione sulla normativa delle Assegnazioni / Cessioni agevolate illustrando la trasformazione agevolata di società in società semplice
Lo Studio resta a completa disposizione