DMZ RICORDA N. 233 DEL 21 DICEMBRE 2022
Facendo seguito al DMZ Aggiorna di ieri, precisiamo che sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che non dispongono di dati storici o previsionali, utili ai fini del calcolo dell’acconto stesso.
A titolo esemplificativo, fra i soggetti sopra indicati, sono esonerati:
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre2022 (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’Iva mensilmente) o entro il 30 settembre2022 (se si tratta di contribuenti che liquidavano l’Iva trimestralmente);
- coloro che hanno iniziato l’attività nel 2022, quindi non possiedono un dato storico per il calcolo dell’acconto;
- coloro che hanno chiuso il periodo di imposta precedente con un credito Ivae, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell’acconto;
- coloro che prevedono di chiudere la contabilità Iva con un credito.
Sono altresì esonerati :
- i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta;
- i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro;
- i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro equelle pro-loco in regime forfettario, che abbiano esercitato l’opzione
- i raccoglitori ei rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
- coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se trimestrali, ovvero entro il 30 novembre, se mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.
Lo Studio resta a completa disposizione