DMZ AGGIORNA N. 187 DEL 14 OTTOBRE 2022
Continuando l’analisi sulla nuova disciplina riguardante le fatturazioni con San Marino, oggi si esamina l’ultima casistica, quella in cui la fattura da San Marino perviene in formato cartaceo.
Anche in questo caso, le fatture possono presentarsi con o senza IVA esposta:
1. Se la fattura cartacea presenta IVA è necessario attendere il documento vistato dall’ufficio di San Marino (fattura punzonata) a dimostrazione dell’avvenuto assolvimento IVA da parte dell’operatore sanmarinese.
A quel punto il documento potrà essere annotato nel registro IVA acquisti, e l’IVA portata in detrazione secondo le regole ordinarie.
In questa situazione gli aspetti IVA si considerano conclusi, tuttavia l’operazione non è ancora nota al sistema di interscambio nazionale. Spetta dunque all’operatore nazionale comunicarla, utilizzando il nuovo codice tipo documento TD28, che viene utilizzato esclusivamente ai fini “esterometro”.
2. Se la fattura cartacea ricevuta dal fornitore di San Marino è senza IVA esposta, occorre sia comunicare l’operazione allo SDI, sia procedere all’integrazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.
Entrambi gli aspetti verranno gestiti tramite l’emissione di un codice tipo documento TD19, e non TD28 poiché, come chiaramente indicato nelle nuove specifiche, in tutti i casi in cui sia necessario porre in essere un’operazione di integrazione IVA, ovvero nei casi in cui la fattura ricevuta dall’operatore sanmarinese sia senza addebito dell’imposta, allora il codice tipo documento da utilizzare sarà il TD19, sia che il documento ricevuto sia cartaceo, sia che sia elettronico.
Il TD19, ovviamente, rappresentando un’operazione reverse charge, dovrà essere annotato sia sul libro acquisti che sul libro vendite.