DMZ AGGIORNA N. 141 DEL 28 LUGLIO 2022
Come ogni anno, nel mese di agosto è prevista la sospensione feriale dei termini processuali e per gli adempimenti fiscali.
La norma prevede che siano sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente a seguito dei controlli automatici, a seguito dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (ad esempio l’importo dovuto a seguito della liquidazione del TFR).
Si ricorda che se il contribuente ottempera al pagamento richiesto entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni.
Se, al contrario, il pagamento avviene oltre il termine sopra descritto, inevitabilmente le somme richieste verranno iscritte a ruolo e richieste mediante la notifica della cartella di pagamento con sanzioni maggiorate.
La sospensione dei pagamenti e degli avvisi di irregolarità opera con meccanismo analogo alla sospensione dei termini processuali prevista per legge dal 1° al 31 agosto.
Le due sospensioni legali, infatti, si differenziano solo per il numero dei giorni previsti per lo slittamento dei termini (4 giorni in più nel caso degli avvisi di irregolarità).
Ad esempio, se il contribuente riceve un avviso di irregolarità il 10 luglio 2022 potrà versare le somme richieste tramite detto atto, beneficiando delle sanzioni agevolate, se pagherà entro e non oltre il 14 settembre 2022 (si devono calcolare 21 giorni dall’11 al 31 luglio, sospendere il calcolo dal 1° al 4 settembre e conteggiare 9 giorni dal 5 al 13 settembre).