DMZ AGGIORNA N. 8 DELL’11 GENNAIO 2024

I costi sostenuti per l'acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative sono pienamente detraibili ai fini IVA per l’agente di commercio. Inoltre, l'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di una autovettura è deducibile dal reddito nei limiti imposti dalla norma.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello in risposta ad un agente di commercio che, volendo acquistare un'autovettura elettrica, ha chiesto quale fosse il corretto trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche, che effettuerà utilizzando la rete domestica presso il proprio box auto, dove è stata installata una colonnina di ricarica.

La sede dell’attività svolta è stabilita in una stanza della propria abitazione.

La disciplina della detraibilità dell'IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è contenuta nel Decreto IVA, in base al quale l'IVA sull'acquisto e sull'importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Per quest’ultimo, infatti, l’Agenzia conferma la detraibilità piena, ai fini IVA, dei costi sostenuti per l'acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative. Quanto appena detto va coordinato con le previsioni di legge secondo cui, per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo IVA, spetta una detrazione parziale, rapportata all'entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Per la ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati

Qualora si tratti di beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette ad imposta e per fini privati, o comunque estranei all'esercizio dell'attività, la quota d'imposta indetraibile e, conseguentemente, quella detraibile, vanno determinate con gli stessi criteri precedentemente illustrati.

Secondo quanto previsto dalla norma, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili nella misura dell’80% se utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Le spese per il carburante sono deducibili solo se effettuate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Con riguardo al bonus carburante dipendenti, una Circolare del 2022 ha chiarito che “l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”. Per tale motivo, nel carburante per autotrazione rientra anche la componente di energia elettrica destinata all'alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche.

Ne consegue che l'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di una autovettura è deducibile dal reddito alle condizioni indicate nel TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito). Ovviamente, spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il “rifornimento” della propria autovettura ai fini della deducibilità, per intero o pro quota ­ a seconda dei casi, del relativo componente negativo di reddito.

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