BBM AGGIORNA N. 147 DEL 4 AGOSTO 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.
Comunicazioni del Fisco e cartelle ferme ad agosto
E’ previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, nei mesi di agosto e dicembre l’Agenzia delle Entrate sospenda l’invio di determinate comunicazioni, anche se già elaborate o emesse.
Nel mese di agosto non vengono quindi ordinariamente trasmessi gli esiti dei controlli automatizzati e formali, le comunicazioni relative alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e gli inviti all’adempimento spontaneo, comunemente definiti lettere di compliance.
La sospensione dell’invio termina il 31 agosto e non va confusa con quella dei termini per il pagamento degli avvisi bonari, che prosegue fino al 4 settembre. In presenza di ragioni urgenti, inoltre, l’Agenzia può comunque procedere alla trasmissione dell’atto.
Per il 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre annunciato che nel mese di agosto 2026 è prevista una sospensione delle notifiche delle cartelle di pagamento, finalizzata a evitare disagi ai contribuenti durante il periodo feriale.
Lo stop riguarda le nuove notifiche e non introduce una sospensione dei pagamenti relativi alle cartelle già ricevute. Restano quindi ferme, salvo specifiche disposizioni, le scadenze indicate negli atti, le rate dei piani di dilazione e quelle relative alle definizioni agevolate.
Termini processuali sospesi per tutto agosto
Dal 1° al 31 agosto 2026 è sospeso il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. La sospensione feriale opera anche nel processo tributario.
La pausa interessa, in particolare, il termine per proporre ricorso contro un atto impugnabile, quello per la costituzione in giudizio, i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, nonché quelli previsti per il deposito di documenti, memorie illustrative e brevi repliche.
Se il termine ha iniziato a decorrere prima del 1° agosto, i giorni trascorsi fino al 31 luglio devono essere conteggiati. Il calcolo resta fermo durante tutto il mese e riprende dal 1° settembre. Quando, invece, il termine dovrebbe iniziare nel periodo feriale, la sua decorrenza è rinviata al 1° settembre.
Nel caso di una cartella impugnabile notificata il 20 luglio 2026, il termine di 60 giorni per proporre ricorso decorre dal 21 luglio. Fino al 31 luglio trascorrono 11 giorni; i restanti 49 decorrono dal 1° settembre, con scadenza fissata al 19 ottobre 2026.
Una verifica specifica è necessaria per i termini calcolati a ritroso rispetto alla data dell’udienza. In tali ipotesi la sospensione feriale può comportare la necessità di anticipare il deposito di documenti e memorie, anziché ampliare il tempo disponibile.
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Lo Studio resta a completa disposizione.
