DMZ AGGIORNA N. 119 DEL 28 GIUGNO 2022
E’ stata concessa e pubblicata la proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato, analizzata nel nostro DMZ Aggiorna n. 112 del 17/06/2022, che ha spostato il termine dal 30 giugno al 30 novembre 2022.
Inoltre è stato disposto che per i contribuenti che abbiano beneficiato delle disposizioni in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari, la stessa dichiarazione dovrà essere inviata entro il medesimo termine del 30 novembre 2022 ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Ne consegue che in quest’ultimo caso il contribuente sarà chiamato ad un doppio adempimento:
- l’invio di una prima dichiarazione, che potrà essere definita “generale”, entro il 30 novembre 2022 e
- la trasmissione di una seconda dichiarazione, in questo caso specifica all’avviso bonario definito, da trasmettere entro 60 giorni dall’effettivo pagamento delle somme dovute o della prima rata. La seconda dichiarazione, tuttavia, non risulterà necessaria se la medesima agevolazione sia stata già inclusa nella prima autodichiarazione trasmessa entro il 30 novembre 2022.
Da notare che il nuovo termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva coincide con quello previsto per la trasmissione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.
Sul punto le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello dichiarativo hanno previsto che i contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), solo se gli aiuti predetti non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate l’effetto sostitutivo vale nel solo caso in cui la trasmissione della predetta autodichiarazione anticipi la trasmissione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, per evitare contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria in merito all'efficacia individuale del beneficio fiscale, il Quadro RS dovrà essere comunque sia compilato o, in caso di omissione iniziale, tempestivamente integrato.