BBM AGGIORNA N. 105 DEL 5 GIUGNO 2026
Recentemente ci è stato chiesto se una SRL possa acquistare un’auto aziendale per uso promiscuo e assegnarla ad un componente del Consiglio di Amministrazione.
La risposta è affermativa:
L’assegnazione dell’auto ad un amministratore è, di fatto, un benefit/compenso in natura o, comunque sia, un’utilità concessa dalla società.
È buona prassi però prevedere una delibera dei soci o del Consiglio di Amministrazione (secondo Statuto), con motivazione d’interesse sociale (per esempio: esigenze operative, rappresentanza, trasferte, reperibilità).
Se l’auto viene concessa anche per uso personale, si genera un compenso in natura determinato in via forfettaria, secondo il TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito), basato sulle tabelle ACI e sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km (con percentuali previste dalla norma in base alla disciplina vigente).
Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nel 2025, il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
Per gli amministratori, la logica è questa: la parte di utilizzo privato dell’auto, che viene tassata in capo all’amministratore come “fringe benefit”, è trattata, per la società, come un vero e proprio compenso in natura. Di conseguenza, la S.r.l. può dedurre tale importo come costo per compensi agli amministratori, ma solo entro il limite delle spese effettivamente sostenute per l’auto.
Questo principio è esplicitato da una Circolare dell’Agenzia delle Entrate nel 2007, la quale precisa che l’ammontare del fringe benefit attribuito all’amministratore - e “fatto concorrere” al suo reddito - è deducibile dall’impresa come compenso, “fino a concorrenza delle spese sostenute”. Se invece, i costi complessivi dell’auto sostenuti dalla società eccedono il valore del fringe benefit tassato, l’eccedenza non si qualifica più come compenso: resta un costo di autovettura e, pertanto, segue le regole ordinarie di deducibilità.
Anche questo “doppio binario” (deduzione come compenso fino al benefit tassato più applicazione dei limiti ai costi eccedenti) è coerente con l’impostazione descritta nella stessa Circolare del 2007, che distingue chiaramente tra la quota riconducibile al compenso in natura e la parte ulteriore di costi auto.
Non si applica però all’amministratore la deduzione al 70% prevista per i dipendenti.
Ne deriva che, per le autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori, la deduzione dei costi risultano deducibili nella misura del 20% e con riferimento ai componenti legati all’acquisizione (ammortamenti/canoni), opera anche il limite al costo fiscalmente riconosciuto.
Per le autovetture, il limite comunemente richiamato è 18.075,99 euro per acquisto/proprietà e per la quota “equivalente” nei contratti di leasing, mentre per il noleggio il tetto è 3.615,20 euro annui (ferma la regola che per molte spese di gestione si applica il limite percentuale e non quello assoluto).
Resta, inoltre, un’importante precisazione di prassi: il Ministero delle Finanze, con una circolare del 1998, ha affermato che la quota di costi riferibile al benefit tassato in capo all’amministratore (valorizzato secondo i criteri ACI) è integralmente deducibile (100%) in quanto qualificabile come compenso in natura; l’eventuale eccedenza rispetto al fringe benefit torna invece nel perimetro della deducibilità limitata.
In materia di IVA, se l’autovettura non è esclusivamente strumentale all’attività d’impresa (cioè è suscettibile di uso promiscuo), si applica la limitazione alla detrazione della percentuale forfettaria di detrazione (in via ordinaria 40%). Quanto alle situazioni in cui l’auto è concessa al socio-amministratore dietro corrispettivo, la prassi conferma che l’operazione resta nella detrazione limitata, ove non ricorrano i presupposti della strumentalità esclusiva.
Lo Studio resta a completa disposizione.
