BBM AGGIORNA N. 172 DEL 22 SETTEMBRE 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato giovedì scorso.

Valore del singolo optional non differenziante

È probabilmente l'effetto più particolare della scelta legislativa.

Poiché la norma adotta un criterio forfetario, il valore effettivo dell'accessorio non determina direttamente l'entità dell'incremento.

In linea di principio, ricorrendo i presupposti normativi, un accessorio extra-tabellare di valore modesto e un pacchetto di optional particolarmente costoso conducono entrambi all'applicazione della stessa maggiorazione percentuale del 5% sul valore convenzionale.

Il sistema privilegia quindi la semplicità rispetto a una perfetta corrispondenza tra valore economico dell'accessorio e reddito imponibile.

Ed è proprio questo uno degli aspetti sui quali sarà importante verificare gli eventuali futuri chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto per definire con precisione quali dotazioni debbano considerarsi effettivamente “non valorizzate” nelle tabelle ACI.

Conclusioni

 

Con il D.lgs. del 2026, il legislatore introduce per la prima volta una disciplina espressa degli optional nell'ambito del fringe benefit delle auto aziendali.

Dal periodo d'imposta 2026, se l'autovettura concessa in uso promiscuo dispone di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il valore convenzionale determinato ai sensi del TUIR deve essere incrementato forfetariamente del 5%.

Il prezzo effettivo dell'optional non entra direttamente nel calcolo: è il valore convenzionale del benefit a essere maggiorato.

Parallelamente, il decreto chiarisce che le somme trattenute al lavoratore, comprese quelle riferibili ad accessori e allestimenti, devono essere scomputate dal valore così determinato.

La corretta sequenza operativa diventa quindi:

valore ACI convenzionale → applicazione delle percentuali previste dal TUIR → eventuale maggiorazione per vetustà → maggiorazione del 5% per gli optional → sottrazione delle somme addebitate al dipendente.

La novità apparentemente semplice richiede, quindi, un cambio nell'organizzazione aziendale: dal 2026 non basta più conoscere il modello dell'auto assegnata, ma occorre verificare anche come il singolo veicolo è stato configurato, quali dotazioni aggiuntive possiede, se queste siano già considerate dalle tabelle ACI, chi le abbia acquistate e quali somme siano eventualmente poste a carico del lavoratore.

 Lo Studio resta a completa disposizione.

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