DMZ AGGIORNA N. 18 DEL 26 GENNAIO 2023
Rateazioni in corso
La definizione agevolata ricomprende anche le somme derivanti dai controlli automatizzati le cui rateazioni erano ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, le quali possono essere definite con il pagamento del debito residuo e delle sanzioni in misura ridotta (3%).
L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 13 gennaio 2023 n. 1/E, chiarisce che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
In caso di adesione del contribuente, è previsto che il versamento delle somme dovute avvenga in un'unica soluzione entro 30 giorni ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo a prescindere dal quantum dovuto e senza la prestazione di alcuna garanzia.
Vengono abrogati dal legislatore i precedenti limiti del numero massimo di 8 rate trimestrali se gli importi non superavano i 5.000 euro e di 20 rate trimestrali in caso contrario.
Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicheranno le disposizioni generali previste nel caso di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute per i controlli dell'Agenzia delle Entrate.
Lieve inadempimento
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di “lieve inadempimento” previste dall'art. 15-ter DPR 602/73:
- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
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