DMZ AGGIORNA N. 137 DEL 22 LUGLIO 2022
I datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite dell'importo mensile del RdC spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di € 780.
Ricordiamo che La Legge di Bilancio 2022 ha innovato la previgente disciplina su due fronti:
- ha esteso le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l'esonero possa trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di RdC effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
- ha eliminato in capo al datore di lavoro l'onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l'ANPAL, quale condizione di accesso all'esonero in oggetto.
L'importo dell'incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra
- il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il cui tetto mensile è di € 780 e
- i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.
La fruizione del beneficio può avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive.