BBM AGGIORNA N. 71 DEL 15 APRILE 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato nei giorni scorsi
Stretta sul riconoscimento fiscale degli errori contabili
Per effetto delle disposizioni introdotte dal correttivo della riforma IRES, sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo testo del TUIR gli errori considerati “rilevanti”, per i quali resta ferma la necessità di presentare, sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati, le relative dichiarazioni integrative.
È stato, altresì, previsto che è possibile procedere alla correzione degli errori con assunzione di rilievo fiscale solo prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.
Una ulteriore limitazione è rappresentata dall’introduzione di un vincolo temporale più ridotto rispetto all’ situazione odierna per la procedura in parola, che, in relazione ai costi, può essere esperita solo in relazione ai periodi di imposta non divenuti definitivi.
Con la modifica normativa le uniche correzioni degli errori contabili i cui effetti sono riconosciuti, ai fini IRES e IRAP, sono solo quelle per le quali la correzione è effettuata:
- entro la data di approvazione del bilancio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati;
- entro la data di approvazione del bilancio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati.
Lo Studio resta a completa disposizione.
