DMZ AGGIORNA N. 218 DEL 29 NOVEMBRE 2022
Tra le disposizioni di maggior interesse per le imprese ed i lavoratori è confermata la nuova indennità pari a € 150 da corrispondere nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022.
Ricordiamo che l'indennità spetta a tutti i lavoratori, anche con contratto a tempo parziale, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, nella misura di € 150.
Rispetto alla precedente indennità una tantum pari a € 200 corrisposta unitamente alle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2022, la nuova indennità spetta ad una platea più ristretta di beneficiari, in particolare ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre non superiore a € 1.538 ed a lavoratori autonomi, co.co.co e altre tipologie di lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a € 20.000.
L'INPS ha chiarito che il bonus 150 euro, deve essere erogato solo nel caso di sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022.
Resta confermato per i lavoratori del settore privato l'obbligo di rilasciare una dichiarazione al proprio datore di lavoro, in cui attestano:
- di non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componenti di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc);
- di rendere la dichiarazione ad un solo datore di lavoro e di non percepire la medesima indennità da altro datore (ipotesi di cumulo di impieghi).
Una volta effettuata la verifica dei requisiti e dopo l'acquisizione della preventiva dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro riconoscerà in via automatica e in misura fissa il bonus di € 150.
Lo Studio resta a completa disposizione
