DMZ AGGIORNA N. 97 DEL 21 MAGGIO 2024
La legge di conversione del così detto decreto PNRR, conferma, tra le misure in materia di lavoro, l’esonero contributivo totale in caso di assunzione di lavoratori domestici che assistono persone over 80, titolari dell’indennità di accompagnamento.
In particolare, Il beneficio introdotto con lo scopo di promuovere il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura, prestato al domicilio della persona non autosufficiente - consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per la fruizione dell’esonero, la disposizione prevede le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato;
- il lavoratore deve svolgere mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento ex articolo 1 legge n. 18/1980;
- il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
Il beneficio non spetta, invece, nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento di altre mansioni, ossia:
- assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, che fruiscono dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
- assistenza dei mutilati ed invalidi civili che fruiscono di determinate provvidenze, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
- assistenza dei ciechi civili che fruiscono del particolare trattamento di pensione a carico dell’Opera nazionale per i ciechi civili, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
- prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
- prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
Affinché si possa beneficiare dell’esonero in oggetto, la norma stabilisce, inoltre, che le suddette assunzioni o trasformazioni devono decorrere nel periodo compreso tra la data che verrà indicata dall’Inps e il 31 dicembre 2025.
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