DMZ RICORDA N.231 DEL 21 DICEMBRE 2021
BONUS EDILIZI
ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITA’ DELLE SPESE
Come già comunicato nei DMZ Aggiorna delle settimane scorse, il “decreto Antifrode” ha esteso l’obbligo di attestazione di congruità delle spese anche agli interventi diversi dal Superbonus, quando la fruizione dei corrispondenti bonus edilizi avviene mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I tecnici sono infatti stati chiamati ad attestare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori eseguiti, così come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati, ove presenti, prevedendo il rispetto di costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro valore di insieme.
Ai fini del rilascio dell’attestazione della congruità delle spese, si fa riferimento:
- ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a), dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, nonché;
- ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, la congruità delle spese deve essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Purtroppo ad oggi non esiste un riferimento unico dal quale ricavare i massimali, quindi l’attestazione richiesta risulterà di non facile stesura.
Lo Studio resta a completa disposizione