DMZ AGGIORNA N.212 DEL 23 NOVEMBRE 2021
BONUS EDILIZI
CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA
CAMBIANO TUTTE LE REGOLE
VIENE ESTESO L’OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA’
(prima parte)
Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti, un nuovo Decreto ha rafforzano le misure per evitare le frodi nella detrazione e nella cessione di tutti i crediti “edilizi”, compreso il Superbonus 110%.
In particolare il citato decreto estende l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato direttamente dal beneficiario, detraendolo nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità quindi sussisterà non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, ma anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella propria dichiarazione fiscale annuale.
In quest’ultimo caso l’obbligo non sussiste però se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
 La novità non è di poco conto in quanto - si ricorda - che al momento, l’apposizione del visto di conformità è richiesta solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Nel DMZ Aggiorna di domani continueremo ad analizzare le novità previste dal nuovo Decreto e in particolare la necessità del visto di conformità per lo sconto/cessione del credito su tutti i bonus edilizi e non solo sul Superbonus 110%.
Lo Studio resta a completa disposizione
