DMZ AGGIORNA N.217 DEL 30 NOVEMBRE 2021
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte riguardanti i vari bonus edilizi affrontati con i nostri DMZ Aggiorna n. 212/213 e 214.
In particolare, i chiarimenti sono stati forniti attraverso risposte a quesiti posti da vari soggetti, nello specifico:
- L’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura, previsto dal decreto “Antifrodi”, non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore prima del 11 novembre 2021 e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto, non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione.
 - Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal Dl “Rilancio”.
 - Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus 110%, indicate nel decreto “Rilancio” (bonusristrutturazioni, efficienza energetica, antisisma, facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica), è necessario far asseverare la sola congruità delle spese,
 - Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus 110%, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
 - I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus110% possono asseverare - per lo stesso tipo di intervento - anche la congruità delle spese sostenute.
 
Lo Studio resta a completa disposizione
