DMZ RICORDA N.232 DEL 22 DICEMBRE 2021
BONUS EDILIZI
NIENTE ASSEVERAZIONE NE’ VISTO
PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI
PRIMA DEL 12.11.2021
A seguito delle novità apportate con il D.L. Antifrodi, con il quale è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese anche per i Bonus edilizi, così detti: ordinari, per il diritto alla detrazione fiscale dei suddetti bonus casa tramite opzione della cessione del credito, la Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è richiesta alcuna specifica formalità atta a provare l’esistenza di un contratto di cessione, precedente il 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del D.L. Antifrodi.
Per i Bonus edilizi ordinari diversi dal Superbonus l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, ai fini dell’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito, previsto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del D.L. Rilancio, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021, dal momento cioè dell’entrata in vigore del D.L. Antifrodi.
Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate precisa che appare meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede i quali, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma non abbiano ancora provveduto alla comunicazione.
Ciò significa che chi abbia già concluso l’iter per la cessione del credito d’imposta, senza però aver effettuato la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per esimersi dalla nuova disciplina, avrà a disposizione la possibilità di indicare, all’interno del Quadro D (dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto), la data di esercizio dell’opzione, che dovrà necessariamente non superare la data dell’11 novembre 2021.
Lo Studio resta a completa disposizione