DMZ AGGIORNA N. 94 DEL 23 MAGGIO 2022
BONUS EDILIZIA
PER LAVORI SUPERIORI AD € 70.000
NUOVI OBBLIGHI
Ottenere i benefici di
- Superbonus, bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche, bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e altri bonus che si possono fruire mediante lo sconto in fattura o con cessione del credito (in caso di esercizio dell’opzione);
- Bonus mobili;
- Bonus facciate;
- Bonus verde;
sarà subordinato all’indicazione, sia nell'atto di affidamento dei lavori, sia nelle fatture emesse, di quale contratto collettivo è stato applicato.
Tale adempimento è stato aggiunto per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro,
Il D.l. n. 13/2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, fra le varie novità inserite, all’art. 4, ha infatti introdotto le “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”, sopra riportate.
La novità sul bonus edilizia prevede di fatto un obbligo, per le imprese che realizzano i lavori ammessi a determinate agevolazioni fiscali, di applicare i CCNL del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L’introduzione di questa disposizione, per espressa previsione dell’ultimo comma dell’art. 4, acquisirà efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, applicandosi dunque ai lavori edili avviati successivamente al 28 maggio 2022.
I soggetti che rilasciano il visto di conformità, al fine di apporre il visto, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia stato indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, per l’ottenimento del Bonus Edilizia.
Lo Studio resta a completa disposizione