DMZ AGGIORNA N. 188 DEL 17 OTTOBRE 2022
E’ stata aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus facciate.
Il bonus facciate consiste in una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) ed è concesso quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
La detrazione è pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 (mentre era pari al 90% per le spese degli anni 2020 e 2021).
Essa va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il bonus facciate può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
L'AE sottolinea che le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del bonus facciate solo per le spese sostenute nel 2022.
Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Rimandiamo alla pagina dedicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori informazioni in merito all’agevolazione in commento:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1