DMZ RICORDA N. 155 DEL 02 SETTEMBRE 2021
Con questo DMZ Aggiorna ricordiamo come vengono disciplinati i così detti “buoni pasto”.
I buoni pasto sono documenti che hanno la funzione di mezzo di pagamento, in quanto danno al loro possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati (ristoranti, mense, supermercati, ecc) la somministrazione di pasti o prodotti alimentari, escludendo ogni prestazione in denaro.
Possono essere sia cartacei sia elettronici, quest’ultimi vengono direttamente accreditati su una apposita carta, tipo bancomat, intestata al possessore.
Il buono non è cedibile, commercializzabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore “facciale”, ossia per il valore scritto su ogni buono.
In base a chi utilizza il buono, cambiano sia il trattamento fiscale, sia le regole per le eventuali altre agevolazioni:
- Titolari di Partita Iva o soci di società:
possono scaricarsi il costo di acquisto dei buoni pasto nella misura del 75% per un importo massimo pari al 1,5% del fatturato;
- Lavoro subordinato e parasubordinato:
possono usufruire dei buoni pasto i dipendenti assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché i soggetti che hanno instaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione (amministratori e collaboratori esterni). In questo caso vengono corrisposti dal datore di lavoro ed hanno la funzione di servizio sostitutivo di mensa.
In capo al datore Il costo sostenuto per l’acquisto dei tickets è interamente deducibile:
a) sia ai fini ires/irpef che ai fini irap se sostenuto per i dipendenti;
b) solo ai fini ires/irpef se sostenuti per gli amministratori/collaboratori.
In capo al dipendente o al collaboratore entro certi limiti il valore del buono ricevuto Non subisce né tassazione, né contribuzione (per ulteriori approfondimenti vedi prossimo DMZ Aggiorna)
Nel DMZ Aggiorna di domani, analizzeremo i limiti di spesa dei buoni pasto.
