DMZ AGGIORNA N. 142 DEL 29 LUGLIO 2022
Come anticipato nel nostro DMZ aggiorna n. 60 del 01 aprile 2022, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, limitatamente al periodo d’imposta 2022, è stata concessa la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
Il bonus di 200 euro non concorre alla formazione del reddito, infatti l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalle norme, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Mentre con riferimento alla soglia di esenzione di euro 258,23, è stato chiarito che la stessa riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro.
Ciò premesso, la relazione illustrativa precisa che il bonus benzina di euro 200, sottoposto alla stessa disciplina che regola le erogazioni di cui sopra, rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3.
La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non ostacola l’applicazione della disciplina dei bonus benzina 200 euro.
La modalità di erogazione dei buoni benzina segue quella ordinaria prevista, la quale prevede che:
“… l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.