DMZ AGGIORNA N. 190 DEL 19 OTTOBRE 2022
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n. 33/E/2022 pubblicata lo scorso 6 ottobre ha previsto, anche ai fini delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edilizi, la possibilità di inviare la comunicazione di cessione credito/sconto in fatture per le spese del 2021 entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 17 ottobre come precedentemente stabilito, previo versamento di una sanzione di € 250, così detta: “remissione in bonis”.
Questa possibilità è prevista solo se si rispettano determinate condizioni, qui sotto riportate:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
Ciò implica, in particolare, che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Lo Studio resta a completa disposizione