DMZ AGGIORNA N. 132 DEL 15 LUGLIO 2022
Continuiamo ad approfondire il nuovo Decreto collegato al codice della crisi e dell’insolvenza analizzando le altre modifiche che, ricordiamo, entreranno in vigore dal 15 luglio unitamente al codice.
2. le nuove misure di allerta:
vengono individuati specifici segnali di allarme al verificarsi dei quali scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi.
Sono considerati segnali di allarme:
- i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- le esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
- i ritardi nei pagamenti che determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.
3. il concordato preventivo e le altre procedure di ristrutturazione:
Nell’ambito delle procedure di ristrutturazione, le novità di maggior rilievo riguardano il concordato preventivo e sono principalmente volte a rafforzare il ruolo dell’autonomia privata e a favorire la continuità aziendale.
Il concordato può essere proposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza sulla base di un piano che consenta il pagamento dei creditori in misura non inferiore a quella che riceverebbero in caso di liquidazione.
Il piano può prevedere
- la liquidazione del patrimonio;
- la continuità aziendale in via diretta o indiretta (in capo a soggetto diverso dal debitore) o;
- l’attribuzione dei beni a un assuntore.
Nel Prossimo DMZ Aggiorna concluderemo l’approfondimento in questione analizzando l’ultimo punto relativo alle “disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci”.
