DMZ AGGIORNA N. 133 DEL 18 LUGLIO 2022
Concludiamo l’approfondimento sul codice della crisi e sul nuovo Decreto analizzando l’ultimo punto:
4 le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci
In particolare, il decreto stabilisce che
- l’accesso agli strumenti per la ristrutturazione è deciso dall’organo amministrativo;
- il piano può prevedere modifiche statutarie, incluse operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, per le quali non è necessaria l’approvazione dell’assemblea in caso di omologazione del concordato;
- i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti;
- quando la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio o la proposta incide sui diritti dei soci, questi devono essere collocati in una classe e deve essere riconosciuto loro il diritto di voto;
- i soci anteriori alla domanda possono, a determinate condizioni, partecipare alla distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione.
Dopo questa analisi sintetica della nuova riforma e del Decreto collegato, si può giungere alla conclusione che questa sembrerebbe essere una riforma che tende ad essere protettiva e conservativa delle imprese, volta a contenere il più possibile i rischi di chiusura.
In questo processo, un ruolo chiave è riservato al monitoraggio costante degli indicatori di crisi, con particolare riguardo alla sostenibilità degli oneri dell’indebitamento, attraverso i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.