DMZ AGGIORNA N. 87 DEL 12 MAGGIO 2022
COMMERCIO ELETTRONICO E
REGIME OSS - Sportello Unico -
2 PARTE REGIME OSS:
Con l’adesione facoltativa al nuovo regime, si può evitare l’identificazione ai fini iva del contribuente in un altro Stato membro.
Entrando nel dettaglio della nuova normativa, continuiamo l’analisi sul nuovo regime previsto per l’E-commerce, iniziata con il DMZ Aggiorna di ieri.
Attualmente la normativa prevede che l’operatore economico che effettua vendite di beni o prestazioni di servizi online verso l’estero può assolvere l’iva nel paese di “residenza” fino al raggiungimento di una soglia massima di 10.000 euro, calcolati al netto dell’Iva, da intendere come comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.
Se nel corso dell’anno il predetto limite viene superato, si applica il principio di imposizione a destinazione, cioè si dovrà assolvere l’iva nel paese di destinazione del bene o della prestazione del servizio, previa identificazione ai fini Iva.
Riportiamo una tabella per maggior chiarezza:
IMPORTO IN EURO RILEVANZA ANNUALE |
TERRITORIALITA’ IVA |
INFERIORE a < 10.000 euro, al netto dell’Iva |
Iva nel Paese di origine, salvo opzione per l’imponibilità nel Paese di destinazione |
MAGGIORE a > 10.000 euro, al netto dell’Iva |
Iva nel Paese di destinazione, previa identificazione ai fini Iva o adesione opzionale al regime OSS |
Nel DMZ Aggiorna di domani entreremo più nel dettaglio del nuovo regime OSS.
Lo Studio resta a completa disposizione